Decreto-legge 29 dicembre 2007, n. 249, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2008.
 
Testo del decreto-legge
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione
Misure urgenti in materia di espulsioni e di allontanamenti per terrorismo e per motivi imperativi di pubblica sicurezza.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Visto il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di integrare gli strumenti di prevenzione e contrasto del terrorismo internazionale, con particolare riguardo a quelli di cui all'articolo 3 del predetto decreto-legge, introducendo disposizioni finalizzate sia ad assicurare l'effettività delle espulsioni ivi previste, nel rispetto delle garanzie costituzionali, sia a disciplinare, con i medesimi obiettivi di effettività e di rafforzamento delle garanzie, l'allontanamento dei cittadini comunitari per motivi di prevenzione del terrorismo;

        Ritenuta, altresì, la necessità e l'urgenza di disciplinare parimenti l'immediata esecuzione dei provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale dei cittadini dell'Unione europea adottati per motivi imperativi di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alla specifica individuazione dei motivi che ne legittimano l'adozione, considerando che il recente ampliamento dello spazio di applicazione degli accordi di Schengen rafforza l'esigenza di una immediata risposta operativa nei casi di particolare gravità;

        Ritenuta, pertanto, la necessità e l'urgenza di realizzare un quadro normativo volto a dare completa e puntuale applicazione ai meccanismi di tutela per le limitazioni alla libertà personale conseguenti all'esecuzione dei provvedimenti di espulsione e di allontanamento, così da assicurare un più intenso e complessivo sistema di garanzie giurisdizionali, con la specifica individuazione del giudice competente, fin dalla fase di immediata applicazione dei provvedimenti;

        Tenuto conto che le disposizioni del presente provvedimento innovano sostanzialmente quelle del decreto-legge 1o novembre 2007, n. 181, e sono fondate su autonomi presupposti di necessità e urgenza;


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        Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2007;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze;

emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 3.
(Allontanamento dei cittadini dell'Unione europea per motivi di prevenzione del terrorismo).
Articolo 3.
(Allontanamento dei cittadini dell'Unione europea per motivi di prevenzione del terrorismo).

        1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, il Ministro dell'interno può disporre, con atto motivato, l'allontanamento del cittadino dell'Unione europea o dei suoi familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, nelle circostanze di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Il provvedimento è adottato nel rispetto del principio di proporzionalità e non può essere motivato da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato. L'esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di tali provvedimenti.

        1. Al cittadino dell'Unione europea o ai suoi familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, per i quali sussistono le circostanze di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 4 e 5.

        2. Il provvedimento è notificato all'interessato e riporta le modalità di impugnazione e la durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non può essere inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni. Se il destinatario non comprende la lingua italiana, il provvedimento è accompagnato da una sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi formulari, sufficientemente dettagliati, redatti in una lingua a lui comprensibile o comunque in una delle lingue francese, inglese, spagnolo o tedesco, secondo la preferenza indicata dall'interessato. L'allontanamento è immediatamente eseguito dal questore e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.         2. Soppresso.
        3. Il destinatario del provvedimento può presentare domanda di revoca del divieto di reingresso dopo che, dall'esecuzione del provvedimento, sia decorsa almeno la metà della durata del divieto, e in ogni caso decorsi tre anni. Nella domanda devono essere addotti gli argomenti intesi a dimostrare l'avvenuto oggettivo mutamento delle circostanze che hanno motivato la decisione di vietare il reingresso nel territorio nazionale. Sulla domanda, entro sei mesi dalla sua presentazione, decide con atto motivato l'autorità che ha emanato il         3. Soppresso.

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provvedimento di allontanamento. Durante l'esame della domanda l'interessato non ha diritto di ingresso nel territorio nazionale.